Simone Billi

deputato eletto nella Circoscrizione Estero-Europa

Carta d’identità: proposta di legge per estensione ventennale per gli over 70

Roma, 11/04/2024 – “Estendere la validità della carta d’identità a vent’anni per chi ha più di 70 anni. Questa è la proposta di legge che ho presentato in Parlamento.
Il Regolamento (UE) 2019/1157 dispone che le carte d’identità abbiano una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, prevede anche che gli Stati membri possano concedere una durata delle carte d’identità oltre i dieci anni per gli over 70. 
In particolare, dare attuazione a questa disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di adempimento a carico dei cittadini italiani residenti all’estero. Inoltre, si ridurrebbe il numero di rinnovi, alleggerendo il lavoro per la rete consolare.” – lo comunica Simone Billi, deputato per la Circoscrizione Estero-Europa e capogruppo della Lega in Commissione Esteri.
 

TESTO COMPLETO DELLA PDL:

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO BILLI

Disposizioni in materia di validità della carta d’identità per le persone di età pari o superiore a 70 anni

Onorevoli colleghi! L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che la carta di identità ha la durata di dieci anni. La durata della validità delle carte d’identità infatti è stata estesa da cinque a dieci anni dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, dispone all’articolo 4, paragrafo 1, che le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, al paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo, il suddetto Regolamento prevede che, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere una durata delle carte d’identità oltre i dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni.

Dare attuazione alla predetta disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di adempimento a carico di tali cittadini italiani e di promuoverne altresì l’inclusione sociale. Conseguentemente, si ridurrebbe la frequenza e il numero delle procedure di rinnovo delle carte d’identità alleggerendo la pubblica amministrazione e la rete consolare all’estero.

Per tale motivo, la presente proposta di legge, composta di un unico articolo, novella l’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 estendendo a venti anni la validità della carta d’identità rilasciata alle persone di età pari o superiore a 70 anni.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Modifica al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le persone di età pari o superiore a 70 anni, la validità della carta d’identità è di venti anni.”.

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