Carta d’identità: proposta di legge per estensione ventennale per gli over 70
TESTO COMPLETO DELLA PDL:
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO BILLI
Disposizioni in materia di validità della carta d’identità per le persone di età pari o superiore a 70 anni
Onorevoli colleghi! L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che la carta di identità ha la durata di dieci anni. La durata della validità delle carte d’identità infatti è stata estesa da cinque a dieci anni dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, dispone all’articolo 4, paragrafo 1, che le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, al paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo, il suddetto Regolamento prevede che, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere una durata delle carte d’identità oltre i dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni.
Dare attuazione alla predetta disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di adempimento a carico di tali cittadini italiani e di promuoverne altresì l’inclusione sociale. Conseguentemente, si ridurrebbe la frequenza e il numero delle procedure di rinnovo delle carte d’identità alleggerendo la pubblica amministrazione e la rete consolare all’estero.
Per tale motivo, la presente proposta di legge, composta di un unico articolo, novella l’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 estendendo a venti anni la validità della carta d’identità rilasciata alle persone di età pari o superiore a 70 anni.
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1
(Modifica al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. All’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le persone di età pari o superiore a 70 anni, la validità della carta d’identità è di venti anni.”.